Articolo 925 del Codice civile
Art. 925.
(Animali mansuefatti).
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.
Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
(Animali mansuefatti).
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.
Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-08-26, n. 201500266Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- concessione edilizia·
- giurisdizione amministrativa·
- pianificazione territoriale·
- principio tempus regit actus·
- tempestività dell'impugnazione·
- trasferimento sede aziendale·
- usucapione·
- vincolo di art. 79 L.P. n. 13/1997·
- vincolo di edilizia convenzionata
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-11-23, n. 201200336Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza comunale·
- art. 241/90·
- art. 32 T.U. leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza·
- provvedimento contingibile ed urgente·
- rivalsa per danni subiti·
- sospensione ordinanza·
- tutela dei diritti del proprietario·
- violazione art. 97 Cost.