Articolo 925 del Codice civile

Art. 925.

(Animali mansuefatti).

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.

Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi