Articolo 1847 del Codice civile

Art. 1847.

(Assicurazione delle merci).

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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