Articolo 1468 del Codice civile

Art. 1468.

(Contratto con obbligazioni di una sola parte).

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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