Articolo 1296 del Codice civile
Art. 1296.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.