Articolo 1296 del Codice civile
Art. 1296.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
3. CGARS, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200491Provvedimento:Leggi di più...- commissario ad acta·
- diritto di proprietà·
- esecuzione delle sentenze·
- giudizio di ottemperanza·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- indennità di espropriazione·
- interpretazione del giudicato·
- limiti del giudizio di ottemperanza·
- solidarietà attiva creditoria
4. CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-01, n. 202100283Provvedimento:Leggi di più...- art. 50 l.r. n. 71/1978·
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- concessione edilizia·
- giurisprudenza CGA·
- interessi legali·
- legittimazione ad agire·
- oneri concessori·
- prova del pagamento·
- ripetizione di indebito·
- sanzione amministrativa
5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202003232Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 1292 e 1296 c.c.·
- art. 3 l. n. 241/90·
- Commissario ad acta·
- compensazione delle spese·
- determinazione amministrativa·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- espropriazione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- incidente di esecuzione·
- indennità di espropriazione·
- obbligazioni solidali·
- ottemperanza al giudicato·
- travisamento degli atti amministrativi