Articolo 1895 del Codice civile
Art. 1895.
(Inesistenza del rischio).
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
(Inesistenza del rischio).
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-06-23, n. 202204278Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- attribuzione punteggi·
- criteri di selezione·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- graduatoria regionale·
- onere della prova·
- piano assicurativo agricolo·
- recupero e riuso delle acque piovane·
- sindacato del giudice amministrativo·
- sostegno alle imprese agricole·
- spese di giudizio·
- utilizzo di compostaggio·
- violazione della lex specialis