Articolo 414 del Codice civile

Art. 414.

(( (Persone che possono essere interdette). ))((Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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