Articolo 2953 del Codice civile

Art. 2953.

(Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi).

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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