Articolo 2255 del Codice civile
Art. 2255.
(Conferimento di crediti).
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
(Conferimento di crediti).
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-04-01, n. 201005412Provvedimento:Leggi di più...- azienda e attività di impresa·
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