Articolo 1991 del Codice civile
Art. 1991.
(Cooperazione di piu' persone).
Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
(Cooperazione di piu' persone).
Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.