Articolo 1991 del Codice civile

Art. 1991.

(Cooperazione di piu' persone).

Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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