Articolo 2823 del Codice civile
Art. 2823.
(Ipoteca su beni futuri).
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
(Ipoteca su beni futuri).
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.