Articolo 2102 del Codice civile

Art. 2102.

(Partecipazione agli utili).

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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