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Articolo 2131 del Codice civile
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Articolo 2131 del Codice civile
Art. 2131.
(Retribuzione).
La retribuzione dell'apprendista non puo' assumere la forma del salario a cottimo.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 2
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143
4 massime
Provvedimento:
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143
Provvedimento:
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