Articolo 2584 del Codice civile

Art. 2584.

(Diritto di esclusivita').

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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