Articolo 1107 del Codice civile
Art. 1107.
(Impugnazione del regolamento).
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. L'autorita' giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
(Impugnazione del regolamento).
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. L'autorita' giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2018-01-24, n. 201800217Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di DIA·
- art. 1120 e 1136 c.c.·
- autorizzazione condominiale·
- autotutela amministrativa·
- decoro architettonico·
- eccesso di potere·
- interessi pubblici e privati·
- potere inibitorio·
- regolamento edilizio comunale·
- violazione art. 23 DPR 380/2001
5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2010-02-20, n. 201000133Provvedimento:Leggi di più...- art. 832 c.c.·
- compensazione delle spese·
- condono edilizio·
- demolizione opere abusive·
- eccesso di potere·
- errata applicazione art. 42 Costituzione·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- omissioni di atti d'ufficio·
- sospensione ordinanza di demolizione