Articolo 446 del Codice civile
Art. 446.
(Assegno provvisorio).
Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
(Assegno provvisorio).
Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.