Articolo 446 del Codice civile

Art. 446.

(Assegno provvisorio).

Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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