Articolo 446 del Codice civile

Art. 446.

(Assegno provvisorio).

Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111)((112a)) ------------------AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Entrata in vigore il 19 giugno 1998
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