Articolo 1278 del Codice civile

Art. 1278.

(Debito di somma di monete non aventi corso legale).

Se la somma dovuta e' determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta' di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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