Articolo 1511 del Codice civile

Art. 1511.

(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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