Articolo 1511 del Codice civile
Art. 1511.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-01-23, n. 201400878Provvedimento:Leggi di più...- art. 2112 c.c.·
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