Articolo 1511 del Codice civile
Art. 1511.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.