Articolo 2773 del Codice civile

Art. 2773.

(Crediti dei comuni e delle provincie per tributi).

I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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