Articolo 2773 del Codice civile
Art. 2773.
(Crediti dei comuni e delle provincie per tributi).
I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.
(Crediti dei comuni e delle provincie per tributi).
I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.