Articolo 1170 del Codice civile

Art. 1170.

(Azione di manutenzione).

Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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