Articolo 2960 del Codice civile

Art. 2960.

(Delazione di giuramento).

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione e' stata opposta puo' deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si e' verificata l'estinzione del debito.

Il giuramento puo' essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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