Articolo 1149 del Codice civile

Art. 1149.

(Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti).

Il possessore che e' tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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