Articolo 1157 del Codice civile
Art. 1157.
(Possesso di titoli di credito).
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
(Possesso di titoli di credito).
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.