Articolo 1157 del Codice civile

Art. 1157.

(Possesso di titoli di credito).

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300066
    Provvedimento:
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    • abusi edilizi·
    • analisi unitaria degli interventi edilizi·
    • art. 128 e 135 della legge provinciale n. 1/2008·
    • cambio di destinazione d'uso·
    • conformità urbanistica·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • doppia conformità·
    • eccesso di potere·
    • fabbricati rurali minori·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria·
    • irricevibilità del ricorso·
    • legge provinciale n. 1/2008·
    • legittimo affidamento·
    • permesso di costruire in sanatoria·
    • piani regolatori generali (PRG)·
    • principio di diritto urbanistico·
    • ristrutturazione edilizia

  • 3. TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-10, n. 201000883
    Provvedimento:
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    • annullamento cartella di pagamento·
    • competenza ufficio ragioneria·
    • correttezza e buona fede·
    • eccesso di potere·
    • inadempimento fideiussione·
    • oneri di urbanizzazione·
    • prescrizione delle sanzioni·
    • rilascio certificato di abitabilità·
    • sanzioni accessorie·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo·
    • violazione art. 3 L. 47/85
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