Articolo 1157 del Codice civile
Art. 1157.
(Possesso di titoli di credito).
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
(Possesso di titoli di credito).
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Sentenze • 3
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300066Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- analisi unitaria degli interventi edilizi·
- art. 128 e 135 della legge provinciale n. 1/2008·
- cambio di destinazione d'uso·
- conformità urbanistica·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- doppia conformità·
- eccesso di potere·
- fabbricati rurali minori·
- inammissibilità del ricorso·
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria·
- irricevibilità del ricorso·
- legge provinciale n. 1/2008·
- legittimo affidamento·
- permesso di costruire in sanatoria·
- piani regolatori generali (PRG)·
- principio di diritto urbanistico·
- ristrutturazione edilizia
3. TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-10, n. 201000883Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella di pagamento·
- competenza ufficio ragioneria·
- correttezza e buona fede·
- eccesso di potere·
- inadempimento fideiussione·
- oneri di urbanizzazione·
- prescrizione delle sanzioni·
- rilascio certificato di abitabilità·
- sanzioni accessorie·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo·
- violazione art. 3 L. 47/85