Articolo 2338 del Codice civile
Art. 2338.
(( (Obbligazioni dei promotori). ))((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.
La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))
(( (Obbligazioni dei promotori). ))((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.
La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))
Sentenze • 5
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-07-15, n. 200901835Provvedimento:Leggi di più...- Compensazione spese·
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