Articolo 2338 del Codice civile

Art. 2338.

(( (Obbligazioni dei promotori). ))((I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'.

La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi