Articolo 2735 del Codice civile

Art. 2735.

(Confessione stragiudiziale).

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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