Articolo 113 del Codice civile

Art. 113.

(Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile).

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita' di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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