Articolo 79 del Codice civile
Art. 79.
(Effetti).
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
(Effetti).
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.