Articolo 2058 del Codice civile

Art. 2058.

(Risarcimento in forma specifica).

Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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