Articolo 2697 del Codice civile

Art. 2697.

(Onere della prova).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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