Articolo 1502 del Codice civile
Art. 1502.
(Obblighi del riscattante).
Il venditore che esercita il diritto di riscatto e' tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo' accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
(Obblighi del riscattante).
Il venditore che esercita il diritto di riscatto e' tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo' accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
Sentenze • 5
1. CGCE, Sentenza del Tribunale, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco e Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) e Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) contro Commissione delle Comunità europee, 06/03/2002Provvedimento:Leggi di più...