Articolo 1944 del Codice civile

Art. 1944.

(Obbligazione del fideiussore).

Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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