Articolo 2670 del Codice civile

Art. 2670.

(Spese della trascrizione).

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.

Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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