Articolo 1966 del Codice civile
Art. 1966.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.