Articolo 1966 del Codice civile

Art. 1966.

(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).

Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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