Articolo 977 del Codice civile
Art. 977.
(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.