Articolo 977 del Codice civile

Art. 977.

(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-05-09, n. 201200142
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazione comunale·
    • art. 35 L.P. 23/1990·
    • art. 97 Cost.·
    • azione emulativa·
    • eccesso di potere·
    • imparzialità della pubblica amministrazione·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di legalità e buona amministrazione·
    • sdemanializzazione·
    • trattativa privata·
    • usucapione
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