Articolo 2133 del Codice civile

Art. 2133.

(Attestato di tirocinio).

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non e' obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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