Articolo 1220 del Codice civile

Art. 1220.

(Offerta non formale).

Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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