Articolo 2520 del Codice civile

Art. 2520.

(( (Leggi speciali).))((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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