Articolo 2254 del Codice civile
Art. 2254.
(Garanzia e rischi dei conferimenti).
Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
(Garanzia e rischi dei conferimenti).
Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2018-11-16, n. 201801970Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- contratto di comodato·
- eccesso di potere·
- esclusione della domanda di finanziamento·
- finanziamenti pubblici·
- normativa di gara·
- patrimonio sociale·
- proprietà e comproprietà·
- pubblicità immobiliare·
- requisiti di ammissione ai finanziamenti·
- ricorso amministrativo·
- soggettività giuridica della società semplice·
- sospensione dell'efficacia di atti amministrativi·
- titoli di possesso dei terreni·
- violazione degli artt. 1 l. n. 241/90 e 97 comma II Cost.·
- violazione di legge
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2011-07-08, n. 201100596Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità della domanda di aiuto·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 2251 e ss. c.c.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di lite·
- garanzia per il godimento dei beni immobili·
- graduatoria per contributi regionali·
- regolamento di graduatoria·
- requisiti di ammissibilità·
- sospensione del procedimento