Articolo 2254 del Codice civile
Art. 2254.
(Garanzia e rischi dei conferimenti).
Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
(Garanzia e rischi dei conferimenti).
Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.