Articolo 2335 del Codice civile

Art. 2335.

(Assemblea dei sottoscrittori).

L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa';
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti))

L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della meta' dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita' delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e' necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Entrata in vigore il 23 marzo 2010
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