Articolo 1544 del Codice civile
Art. 1544.
(Obblighi del venditore).
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
(Obblighi del venditore).
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-11-21, n. 201604861Provvedimento:Leggi di più...- ampliamento immobili·
- art. 2643 cod. civ.·
- bonus energetico·
- carenza di istruttoria·
- concessioni edilizie·
- deliberazioni della Giunta provinciale·
- diritti edificatori·
- eccesso di potere·
- impugnazione concessioni edilizie·
- indice di edificabilità fondiaria·
- legittimità urbanistico-edilizia·
- norme tecniche di attuazione·
- piano urbanistico comunale·
- principio del contrarius actus·
- risanamento energetico·
- sospensione della provvisoria esecutorietà·
- spese di giudizio·
- trasferimento di cubatura·
- tutela dei diritti di terzi