Articolo 1544 del Codice civile

Art. 1544.

(Obblighi del venditore).

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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