Articolo 1544 del Codice civile

Art. 1544.

(Obblighi del venditore).

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-11-21, n. 201604861
    Provvedimento:
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    • ampliamento immobili·
    • art. 2643 cod. civ.·
    • bonus energetico·
    • carenza di istruttoria·
    • concessioni edilizie·
    • deliberazioni della Giunta provinciale·
    • diritti edificatori·
    • eccesso di potere·
    • impugnazione concessioni edilizie·
    • indice di edificabilità fondiaria·
    • legittimità urbanistico-edilizia·
    • norme tecniche di attuazione·
    • piano urbanistico comunale·
    • principio del contrarius actus·
    • risanamento energetico·
    • sospensione della provvisoria esecutorietà·
    • spese di giudizio·
    • trasferimento di cubatura·
    • tutela dei diritti di terzi
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