Articolo 1101 del Codice civile

Art. 1101.

(Quote dei partecipanti).

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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