Articolo 2180 del Codice civile

Art. 2180.

(Scioglimento del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo' chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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