Articolo 2232 del Codice civile

Art. 2232.

(Esecuzione dell'opera).

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze79

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi